Art. 10.
(Sede, uffici, personale e consulenti).

      1. L'ufficio del difensore civico nazionale ha sede in Roma.
      2. Con provvedimento adottato dal difensore civico nazionale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la dotazione organica dell'ufficio, articolata per qualifiche. Il numero dei posti complessivamente previsti non può superare le cento unità.
      3. I posti previsti in organico sono coperti da dipendenti pubblici, collocati in posizione di comando secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
      4. All'atto del suo insediamento, ovvero in un qualunque momento successivo, con provvedimento motivato, il difensore civico nazionale può interrompere il rapporto con un dipendente, sostituendolo con un altro. In tale caso, il dipendente cessa dalla posizione di comando ed è ricollocato nell'organico dell'ente di provenienza.
      5. Il provvedimento di cui al comma 2 determina altresì le indennità spettanti per ciascuna qualifica al personale comandato.
      6. Qualora, entro tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 2 o della nomina del difensore civico nazionale, non siano coperti i posti previsti in pianta organica, questi può assumere personale a contratto a tempo determinato, di durata non superiore al suo mandato.
      7. Il difensore civico nazionale, qualora l'esercizio delle sue funzioni richieda particolari cognizioni, può stipulare contratto d'opera con esperti qualificati nelle diverse discipline nonché con interpreti e traduttori.